ASPETTI MEDICO-LEGALI DEL SOCCORSO
Prestare soccorso è un dovere del cittadino, tanto più se è un medico. Ma quali sono le norme e le problematiche di legge correlate con il pronto soccorso ed il primo soccorso? Ecco gli aspetti medico-legali di base, con riportate anche le eventuali sanzioni previste.
tratto da: ARRESTO CARDIACO E RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE di Giuliano Altamura Direttore U.O.C. Cardiologia – UTIC, Ospedale San Giacomo - ASL RMA Presidente Associazione Insieme per il Cuore ONLUS
PRONTO SOCCORSO E PRIMO SOCCORSO Il Pronto Soccorso è un insieme di attività sanitarie complesse (defibrillazione, intubazione, farmaci ...) che hanno come obiettivo il trattamento di emergenza di uno stato patologico insorto improvvisamente. Generalmente tali manovre sono dì pertinenza sanitaria. Con il termine Primo Soccorso si intendono le manovre di assistenza di base (es. chiamata al 118, massaggio cardiaco, respirazione bocca a bocca ...) finalizzate al miglioramento delle condizioni cliniche della persona colta da malore e alla prevenzione delle complicanze; non vengono utilizzati farmaci o dispositivi medici. Il soccorso è un obbligo: Morale, Medico‑legale e Deontologico.
OMISSIONE DI SOCCORSO Art. 593 del Codice Penale (CP). Commette tale reato: "Chiunque trovando [ ... ] un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità". Sanzioni penali (l. 72/2003) sono:
Art 54 CP (Stato di necessità) "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si attua a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo". L'unica eccezione all'obbligo del soccorso è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.). Se sussistono tali circostanze, il soccorritore volontario non sanitario può astenersi dal prestare il soccorso se la situazione può mettere a repentaglio la propria vita o sicurezza. Al contrario, il soccorritore sanitario, avendo "un particolare dovere giuridico ad esporsi al pericolo" anche al di fuori della propria attività lavorativa, non può esimersi dal soccorso. L'omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza di specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall'essere sprovvisto dell'attrezzatura adatta:
OMISSIONE DELLA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA La riluttanza del soccorritore ed il timore di contrarre malattie sono le principali cause di tale omissione. In un'indagine su 1000 soccorritori BLS laici, solo il 15% ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire la ventilazione bocca‑a‑bocca a sconosciuti. La bassa probabilità di contrarre malattie, la conoscenza della letteratura in merito, l'obbligo del medico ad esporsi al pericolo, impongono al medico l'attuazione di tutte le manovre che possono contribuire a migliorare la prognosi della vittima.
CONSEGUENZE TRAUMATICHE DEL SOCCORSO Nel caso dell'Arresto Cardiaco, la proporzionalità tra fatto e pericolo è rappresentata dalle possibili complicazioni della RCP (es. fratture costali) rispetto al reale pericolo della progressione da morte clinica a biologica. In questo caso, quindi lo stato di necessità trasforma il fatto "aver fratturato le coste" da reato a non reato (art 54 C.P.).
QUANDO INTERROMPERE LA RCP Il soccorritore volontario non medico, espletato l'obbligo di denuncia all'autorità (118), se è in grado, inizia le elementari manovre di primo soccorso e le continua fino all'esaurimento fisico o all'arrivo dei soccorsi sanitari, non avendo le capacità per constatare il decesso. Per quanto riguarda il medico, le indicazioni della letteratura scientifica non indicano un tempo minimo di RCP, in quanto sono troppe le variabili che possono condizionare l'esito: temperatura ambientale, ritmo presente all'esordio dell'arresto, determinazione sicura del tempo intercorso fra la comparsa dell'arresto e l'inizio della RCP. La Pretura di Genova nel 1991 ha condannato per omicidio colposo 2 Anestesisti e 3 Chirurghi per non aver protratto la RCP per un tempo di almeno 30 minuti, con la conseguente morte per arresto cardiaco di un bambino di nove anni, avvenuta durante un intervento di appendicectomia.
LA DEFIBRILLAZIONE ELETTRICA CARDIACA La defibrillazione manuale è un atto medico non delegabile, non compreso nel mansionario infermieristico, in quanto necessita di peculiari conoscenze di pertinenza esclusivamente medica. Al contrario la defibrillazione cardiaca semiautomatica, in quanto si sostituisce all'operatore nella diagnosi del ritmo cardiaco, è attuabile anche dagli infermieri e dal personale laico, adeguatamente addestrato.
Legge 120 del 2 aprile 2001: Uso del Defibrillatore Cardiaco Semiautomatico in ambiente extraospedaliero:
Legge 69 del 15 marzo 2004: modifica il comma 1 dell'Art 1 della legge 120, estendendo l'uso del DAE alla sede intraospedaliera. Gazzetta Uff. n. 71 del 26/3/2003, riporta l'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, inerenti le linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici. Il testo riporta: "... l'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile non della corretta indicazione alla defibrillazione, che è decisa dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza ..."
ADDESTRAMENTO BLS‑D La Giunta Regionale del Lazio (20 dicembre 2002, del n. 1727) ha deliberato che:
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