ART.
1
(Finalità)
1.
La Regione Lazio, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio
Sanitario Nazionale, provvede alla promozione della tutela sanitaria delle
attività sportive, alla promozione degli interventi relativi alla medicina
dello sport, nonché alla promozione ed alla diffusione dell'educazione
sanitaria relativa alla pratica dell'attività motoria e sportiva quale
strumento di idoneo sviluppo psicofisico e di miglioramento dello stato della
salute.
ART.2
(Attività
sportive)
1.
Le attività sportive possono essere agonistiche e non agonistiche.
2.
Sono attività sportive agonistiche quelle contraddistinte da aspetto
competitivo e da prestazioni sportive di elevato livello, praticate in modo
continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme stabilite
dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto
riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale.
3.
Sono attività sportive non agonistiche quelle contraddistinte da un impegno
competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello, praticate nelle
forme organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto
riguarda i giochi della gioventù a livello comunale, provinciale e regionale.
ART. 3
(Destinatari)
1.
Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a)
ai cittadini residenti nella Regione per la promozione dell'educazione
sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;
b)
agli alunni che nell'ambito scolastico di ogni livello e grado svolgono
attività motoria o sportiva;
c)
a coloro che praticano o intendono praticare in forma organizzata attività
sportive non agonistiche a carattere motorio formativo o attività
fisico-ricreativa;
d)
a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in
forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, nonché ai
partecipanti ai giochi della gioventù;
e)
al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.
ART.4
(Funzioni
della Regione)
1.
La Regione, nell'ambito della materia regolata dalla presente legge,
svolge le seguenti funzioni:
a)
istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui
all'articolo 16;
b)
nomina con delibera di Giunta ai sensi dell'articolo 13 i componenti della
Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità
alla pratica sportiva agonistica e fissa con deliberazione della Giunta regionale le modalità di
funzionamento del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 20, comma 4;
c)
predispone il libretto sanitario sportivo dell'atleta
di cui all'articolo 9.
ART.
5
(Funzioni
delle Aziende UUSSLL)
1.
Le Aziende Unità Sanitarie Locali (USL) nell'ambito delle disposizioni
legislative nazionali e della programmazione sanitaria regionale provvedono:
a)
alla tutela della salute degli sportivi,
attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport;
b)
all'istruttoria delle domande presentate dagli specialisti in medicina dello
sport per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 16;
c)
all'attuazione della vigilanza e del controllo sugli ambulatori e gli studi di
medicina dello sport e sulla qualità delle prestazioni.
ART.6
(Tutela
sanitaria delle attività sportive agonistiche)
1.
La certificazione per l'espletamento delle attività sportive
agonistiche, di cui all'articolo 2, comma 2, è rilasciata esclusivamente dai
medici specialisti in medicina dello sport, da liberi docenti in medicina dello
sport o da medici in possesso dell'attestato di cui all'articolo 8 della
legge 26 ottobre 1971, n. 1099 (Tutela Sanitaria delle attività sportive) siano
essi:
a)
medici specialisti in medicina dello
sport dipendenti o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello
sport nelle Aziende UUSSLL o di altre strutture pubbliche;
b)
medici specialisti in medicina dello
sport titolari o comunque operanti presso ambulatori di medicina dello sport
privati previsti dall'articolo 18 ed iscritti all'elenco regionale di cui
all'articolo 16;
c)
medici specialisti in medicina dello
sport titolari di studi di medicina dello sport previsti dall'articolo 19
ed iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 16.
2.
Per gli accertamenti sanitari relativi al rilascio della certificazione
prevista al comma 1, l'atleta deve presentare il libretto sanitario sportivo
di cui all'articolo 9.
3.
Il medico certificante deve anche compilare
una scheda di valutazione medico sportiva conforme ai modelli allegati al
decreto del ministro della sanità 18 febbraio1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 5 marzo 1982, n. 63, come modificato dal decreto del Ministro della Sanità
28 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1983, n. 72.
4.
Durante l'espletamento degli accertamenti di cui al comma 2 ed in
attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità si intende sospeso. Le richieste di ulteriori accertamenti vanno annotate sul libretto
sanitario sportivo di cui all'articolo 9. Ove non vengano espletati gli
accertamenti di cui al comma 2 e gli ulteriori accertamenti di cui al presente
comma, va comunicata la sospensione entro 60 giorni dalla visita, all'azienda
USL, alla società sportiva o alla federazione.
5.
Le certificazioni devono indicare anche l'ambulatorio o lo studio
presso il quale è stata effettuata la visita.
6.
Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto
prestazioni di natura medico legale.
ART.7
(Tutela
sanitaria delle attività sportive non agonistiche)
1.
La certificazione per l'espletamento delle attività sportive non
agonistiche di cui all'articolo 2, comma 2, è rilasciata, ai sensi degli
accordi collettivi nazionali vigenti e dell'articolo 2 del D.M. 28 febbraio
1983, dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di
libera scelta.
2.
La certificazione può essere rilasciata, su richiesta dell'utente ed a
spese dello stesso, anche dagli specialisti in medicina dello sport iscritti
all'elenco regionale di cui all'articolo 16.
3.
Il medico, in caso di motivato sospetto clinico, ha facoltà di stabilire
e richiedere gli opportuni accertamenti specialistici integrativi.
4.
La certificazione di cui al comma
1 è rilasciata, in seguito a visita medica e ad eventuali accertamenti
giudicati utili dal medico, i quali devono essere annotati su apposite schede,
conservate dal medico per almeno tre anni. La certificazione di cui al comma 1
ha valore medico legale a tutti gli effetti.
ART.8
(Tutela
sanitaria degli sportivi portatori di handicap)
1.
La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive
da parte dei portatori di handicap, deve essere corredata da certificazione o
cartella clinica rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti la
patologia responsabile dell'handicap.
2.
La certificazione viene rilasciata dai medici operanti presso le
strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).
3.
La certificazione di idoneità per i soggetti portatori di handicap deve
fare riferimento alle attività sportive adattate agli atleti disabili, secondo
le norme ed i regolamenti della Federazione Italiana Sport Disabili.
4.
L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi
del decreto ministeriale 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed
apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle
caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva
da svolgere.
5.
Le certificazioni rilasciate sono da considerare ad ogni effetto
prestazioni di natura medico-legale.
ART.9
(Libretto
sanitario sportivo)
1.
L'Assessorato competente in materia sanitaria predispone un modello di
libretto sanitario sportivo personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci
anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita di cui
all'articolo 6, comma 1, e sul quale il medico certificante l'idoneità alla
pratica sportiva agonistica deve annotare:
a)
le generalità dell'atleta;
b)
lo sport praticato;
c)
la data della visita di idoneità;
d)
gli accertamenti eseguiti e richiesti;
e)
l'esito finale della visita;
f)
le visite di controllo;
g)
la data dell'effettuazione della vaccinazione antitetanica;
h)
la società sportiva di appartenenza;
i)
il timbro della struttura pubblica o il timbro con il numero dell'elenco
regionale e la firma.
2.
Il libretto sanitario sportivo è strettamente personale ed è consegnato
dalla società o organizzazione sportiva all'atleta all'atto del
tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto
sanitario segue l'atleta.
3.
Alla stampa ed alla distribuzione dei libretti sanitari sportivi
provvedono le società sportive od il CONI in conformità al modello definito,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, dalla Regione.
4.
Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del
libretto sanitario sportivo.
5.
Il libretto è ritirato dallo specialista all'atto
della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei
dati previsti.
ART.10
(Idoneità
alla pratica sportiva agonistica)
1.
Ai soggetti riconosciuti idonei alla pratica sportiva agonistica viene
rilasciato in duplice copia il
certificato di idoneità di cui all'articolo 6, comma 1, secondo il modello di
cui all'allegato 3 del D.M. sanità 18 febbraio 1982 come modificato dal D.M.
sanità 28 febbraio 1983.
2.
I certificati sono consegnati:
a)
all'atleta;
b)
all'azienda USL di appartenenza, la quale provvede ad istituire un apposito
archivio.
3.
Il giudizio di idoneità deve
essere annotato dal medico sulla scheda di valutazione medico-sportiva di cui all'articolo 6, comma 3,
relativa agli accertamenti eseguiti. Tale
scheda deve essere conservata per almeno cinque anni.
4.
La presentazione da parte dell'atleta del certificato di idoneità è
condizione indispensabile per la partecipazione dell'attività agonistica.
5.
Il medico visitatore invia
all'Azienda USL di competenza, semestralmente, una lista delle visite
effettuate per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva
agonistica comprendente il nome, lo sport per cui è stata richiesta la visita,
la data e l'esito. L'Azienda USL trasmette i dati all'Osservatorio
Epidemiologico regionale, ai fini della conoscenza epidemiologica delle
principali patologie e cause di non idoneità.
ART.11
(Non
idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1.
La non idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve risultare a
seguito degli accertamenti sanitari svolti.
2.
L'esito negativo, con l'indicazione della diagnosi posta a base del
giudizio, viene comunicato entro cinque giorni:
a)
all'interessato;
b)
all'Azienda USL di residenza;
c)
all'Assessorato regionale competente in materia sanitaria.
3.
Alla società sportiva e alla federazione di appartenenza viene
comunicato il solo esito negativo.
4.
Sulla conservazione della documentazione sanitaria si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 10.
5.
Nel certificato di non idoneità deve essere indicata la facoltà di
presentare ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione medica
regionale di cui all'articolo 13.
ART.12
(Ricorso
avverso il giudizio di non idoneità sportiva agonistica)
1.
Gli interessati, avverso il giudizio di non idoneità di cui
all'articolo 11, possono ricorrere entro 30 giorni dalla notifica, alla
Commissione medica regionale di cui all'articolo 13, che acquista la
documentazione sanitaria, decide definitivamente previa eventuale integrazione
degli accertamenti.
2.
La decisione della Commissione viene inviata, a cura del segretario, con
raccomandata A.R., all'interessato ed agli altri destinatari di cui
all'articolo 11, commi 2 e 3
e al
medico che ha formulato il giudizio di non idoneità.
3.
Gli interessati, durante le fasi del ricorso,
possono a loro spese, farsi assistere da un medico di fiducia.
ART.
13
(Commissione
medica regionale - Ricorsi)
1.
La Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non
idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'articolo 6 del D.M. 18
febbraio 1982, così come modificato dal D.M. 28 febbraio 1983, è nominata con
delibera della Giunta regionale su
proposta dell'assessore
competente in materia sanitaria, dura in carica cinque anni ed è composta
da:
a)
un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le
funzioni di presidente;
b)
un medico specialista o docente in medicina interna o materie equivalenti;
c)
un medico specialista o docente in cardiologia;
d)
un medico specialista o docente in ortopedia;
e)
un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
2.
Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa
alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.
3.
Un funzionario regionale, preferibilmente
in servizio presso la struttura competente in materia di tutela sanitaria delle
attività sportive, designato dall'Assessore competente in materia sanitaria,
svolge le funzioni di segretario della Commissione.
4.
La struttura regionale competente in materia di tutela sanitaria delle
attività sportive funge da supporto amministrativo alla Commissione medica
regionale per i ricorsi, ricevendo i certificati di non idoneità sportiva
agonistica che vengono sottoposti all'esame della Commissione.
5.
La Commissione, in relazione ai singoli casi da esaminare, può avvalersi
della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso
specifico e, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia
sottoposto ad ulteriori accertamenti
sanitari presso strutture pubbliche.
6.
Ai componenti, ai consulenti ed al segretario, spettano i compensi
previsti dalla vigente normativa regionale per ogni giornata effettiva di
presenza alle sedute della Commissione.
ART.14
(Controlli
anti-doping)
1.
I controlli antidoping sono
svolti in conformità alle normative internazionali e nazionali vigenti in
materia.
2.
I relativi oneri finanziari
sono a carico di chi richiede il controllo.
3.
Per
quelle strutture sportive che risultino favorire l'uso di sostanze doping tra i
propri iscritti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 21 fino alla
decadenza della licenza di esercizio.
ART.
15
(Obblighi
degli enti sportivi)
1.
Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive sono tenute
sotto la propria responsabilità a subordinare il tesseramento di chi svolge
o intende svolgere le attività sportive agonistiche e non agonistiche,
agli accertamenti ed alle certificazioni di cui agli articoli 6 e 7. Sono tenute
inoltre a conservare i certificati dei propri tesserati e ad esibirli su
richiesta dell'Azienda USL in caso di controllo.
2.
Le società, le federazioni e le organizzazioni sportive che organizzino
manifestazioni pubbliche a partecipazione libera, concernenti attività
ludico-motorie o sportive sono tenute ad assicurare a proprie spese adeguati
servizi di assistenza medica e di pronto soccorso,
secondo le disposizioni delle federazioni.
ART.16
(Elenco
degli specialisti in medicina dello sport)
1.
è istituito
presso l'Assessorato regionale competente in materia di sanità l'elenco degli
specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori privati e gli
studi privati di cui agli articoli 18 e 19. Ad ognuno degli specialisti è
assegnato un codice identificativo regionale.
2.
L'elenco di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli ambulatori
e/o degli studi privati di cui lo specialista è titolare, anche in forma di
associato.
3.
Gli interessati presentano all'Assessorato competente in materia sanità,
tramite le Aziende USL, domanda di iscrizione all'elenco di cui al comma 1. La
domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della
specializzazione in medicina dello sport e deve, tra l'altro, contenere
l'indicazione degli ambulatori e/o degli studi presso i quali lo specialista
opera e delle relative autorizzazioni.
4.
Gli iscritti all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzati a rilasciare
le certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 con le modalità contenute negli
stessi articoli.
5.
L'elenco degli specialisti in medicina dello sport è annualmente
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6.
L'accertamento di eventuali incompatibilità compete all'Azienda USL
che deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e al titolare della
struttura privata ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti volti a
sanare la situazione di incompatibilità pena la cancellazione dall'elenco di
cui al comma 1.
ART.17
(Tariffe
per la certificazione medico sportiva)
1.
Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 6, 7
e 8 conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché dalla
circolare del Ministro della Sanità 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CT/643 sono
quelle stabilite dalla Regione d'intesa con il Ministero della Sanità, con il
CONI e la FNOMCeO.
2.
L'onere delle tariffe di cui al comma 1 è a totale carico del
richiedente.
ART.18
(Ambulatorio
di medicina dello sport)
1.
Per ambulatorio di medicina dello sport si intende la struttura presso la
quale sono eseguiti, oltre alle visite per l'accertamento dell'idoneità
alla pratica sportiva agonistica, gli accertamenti specialistici integrativi,
test da sforzo massimale e le visite per portatori di handicaps.
2.
L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere autorizzato ai sensi
delle leggi vigenti e deve possedere le attrezzature strumentali di cui
all'allegato A.
ART.19
(Studio
di medicina dello sport)
1.
Per studio di medicina dello sport si intende la struttura presso la
quale sono eseguite oltre alle visite per l'idoneità alla pratica sportiva
agonistica, solo gli accertamenti di base quali la spirometria e
l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo.
2.
Lo studio di medicina dello sport deve possedere gli stessi requisiti
strutturali dello studio medico nonché le attrezzature strumentali di cui
all'allegato B.
ART.20
(Vigilanza
e controllo)
1.
Le Aziende USL effettuano ispezioni, almeno una volta ogni due anni.
2.
In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o di altre
norme vigenti in materia, su proposta dell'Azienda USL, la Regione diffida lo
specialista in medicina dello sport, iscritto all'elenco di cui all'articolo
16, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale ordina la
cancellazione dello specialista dall'elenco. Diffida altresì la struttura
inadempiente, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale, revoca
l'autorizzazione.
3.
E' istituito un comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport
composto da:
a)
due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto scelto tra
gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport);
b)
un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo
regionale;
c)
due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport liberi
professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni
delle Associazioni più rappresentative sul territorio regionale,
d)
un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI;
e)
un rappresentante designato su base regionale, dal CONI.
4.
Il Comitato di cui al comma 3 ha il compito di fornire pareri in merito
alle attività svolte presso le strutture di medicina dello sport anche ai fini
della vigilanza e del controllo. Con deliberazione della Giunta regionale sono
fissate le modalità per il funzionamento del Comitato.
ART.21
(Sanzioni)
1.
La violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 e all'articolo
15, comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l'irrogazione della sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2.
Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative e le
relative procedure sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.
ART.22
(Norma
finanziaria)
1.
L'onere relativo alla spesa per i compensi per ogni
giornata di effettiva presenza ai componenti, ai consulenti e al segretario
della commissione medica regionale di cui all'articolo 13, quantificato in via
presuntiva in lire 13 milioni, grava sull'apposito capitolo del bilancio
regionale relativo alle spese per i gettoni di presenza e compensi alle
commissioni regionali.
ART.23
(Norma
finale)
1.
Le convenzioni attualmente in vigore nella materia oggetto della presente
legge decadono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2.
Le strutture di medicina dello sport, pubbliche , private, sono
assoggettate alla disciplina della presente legge.
ART.24
(Abrogazione)
1. E' abrogata la
legge regionale 10 aprile 1979, n. 28
ALLEGATO
A
(ex
articolo 18 l.r. .....)
1)
DOTAZIONE STRUMENTALE DELL'AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT PER VISITE DI
IDONEITA' A SPORT CHE PREVEDONO ACCERTAMENTI SPECIALISTICI INTEGRATIVI E PER
PORTATORI DI HANDICAP
L'ambulatorio di
medicina dello sport deve essere dotato:
- di tutti gli
strumenti previsti per lo studio medico di cui all'allegato B;
- monitor per
elettrocardiografo;
- apparecchi
per l'esecuzione degli accertamenti
integrativi previsti dal D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche;
- cicloergometro
e/o nastro trasportatore per test ergometrici;
- ergometri
specifici per portatori di handicap;
- defibrillatore
semi automatico;
- pallone Ambu e
cannule oro-faringee a due vie per RCP.
L'ambulatorio deve altresì assicurare
l'accessibilità ai portatori di handicap.
ALLEGATO
B
(ex
art. 19 della l.r. .....)
1)
DOTAZIONE STRUMENTALE DELLO STUDIO DI MEDICINA DELLO SPORT
Lo studio di
medicina dello sport deve essere dotato di:
- lettino per
visita in materiale idoneo per elettrocardiografia;
- bilancia pesa
persone con stativo superiore a cm. 200;
- strumentario
clinico: fonendoscopio, misuratore pressione arteriosa,
martelletto
per riflessi, abbassalingua monouso,
lampadina a
pila o a
batteria ricaricabile,
nastro centimetrato;
-
elettrocardiografo a tre canali con relativo carrello;
- gradino per
effettuazione di indice
rapido di idoneità (I.R.I.)
ad altezza variabile
(cm 30/40/50);
- spirometro a
registrazione su carta con boccagli monouso;
- ottotipo luminoso
e tavole di Ishihara. |