REGIONE LAZIO
Tutela Sanitaria Attività Sportive: 15 anni
dopo ...
(LEGGE REGIONALE APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1997
e pubblicata
nel B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997)
Sergio Lupo

La legge italiana sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive è ormai
"adulta" (la prima stesura risale al 1978) e la
sua applicazione ha sicuramente migliorato la prevenzione delle patologie negli
sportivi, anche se tutta la popolazione dei praticanti le attività
ludico-ricreative (sicuramente predominante numericamente rispetto a quella dei
praticanti sport agonistici e non agonistici) non ha
più l'obbligo di sottoporsi ai
controlli medici: spesso ci si riempie la bocca con la parola "prevenzione" e
poi, nelle situazioni in cui i rischi sono maggiori (l'adulto, scarsamente
allenato, magari in sovrappeso e con patologie, o il bambino nella delicata fase
dell'accrescimento sono sicuramente gli "sportivi" più a rischio ...), la prevenzione
si dimentica o, come in questo caso, si cancella.

Fortunatamente gli sportivi amatoriali (gli sportivi della "domenica", i
frequentatori delle palestre, delle piscine, dei campi da tennis, dei campi di
calcetto ...) spesso si sottopongono ai controlli anche se non esiste per loro
l'obbligatorietà della presentazione di una certificazione di idoneità.

Le varie leggi regionali hanno in seguito maggiormente "personalizzato" le modalità di
applicazione, senza peraltro modificare sostanzialmente le norme originali.
Nel Lazio, vista la ancora incompleta applicazione delle norme relative alla
legge regionale n. 20 del 4 giugno 1997 (Libretto
Sanitario Sportivo non ancora stampato e quindi non consegnato agli atleti, non
puntuale applicazione delle norme di Vigilanza e
Controllo e delle Sanzioni previste dalla legge ...)
si è generata una situazione in cui il fine ultimo della legge, la tutela della
salute dello sportivo, non può essere totalmente rispettato.
ART.9
(Libretto
sanitario sportivo)
1.
L'Assessorato competente in materia sanitaria predispone un modello di
libretto sanitario sportivo personale ad uso medico-sportivo, valevole dieci
anni, che l'atleta deve presentare all'atto della visita di cui
all'articolo 6, comma 1, e sul quale il medico certificante l'idoneità alla
pratica sportiva agonistica deve annotare:
a)
le generalità dell'atleta
b)
lo sport praticato
c)
la data della visita di idoneità
d)
gli accertamenti eseguiti e richiesti
e)
l'esito finale della visita
f)
le visite di controllo
g)
la data dell'effettuazione della vaccinazione antitetanica
h)
la società sportiva di appartenenza
i)
il timbro della struttura pubblica o il timbro con il numero dell'elenco
regionale e la firma.
2.
Il libretto sanitario sportivo è strettamente personale ed è consegnato
dalla società o organizzazione sportiva all'atleta all'atto del
tesseramento. Nei trasferimenti dell'atleta ad altra società il libretto
sanitario segue l'atleta.
3.
Alla stampa ed alla distribuzione dei libretti sanitari sportivi
provvedono le società sportive od il CONI in conformità al modello definito,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, dalla Regione.
4.
Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del
libretto sanitario sportivo.
5.
Il libretto è ritirato dallo specialista all'atto
della visita e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei
dati previsti.
ART.20
(Vigilanza
e controllo)
1.
Le Aziende USL effettuano ispezioni, almeno una volta ogni due anni.
2.
In caso di inadempienza alle prescrizioni della presente legge o di altre
norme vigenti in materia, su proposta dell'Azienda USL, la Regione diffida lo
specialista in medicina dello sport, iscritto all'elenco di cui all'articolo
16, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale ordina la
cancellazione dello specialista dall'elenco. Diffida altresì la struttura
inadempiente, ad adeguarsi entro un congruo termine, scaduto il quale, revoca
l'autorizzazione.
3.
è istituito un comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport
composto da:
a)
due rappresentanti della Regione (un funzionario ed un esperto scelto tra
gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport)
b)
un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo
regionale
c)
due rappresentanti degli specialisti in medicina dello sport liberi
professionisti, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni
delle Associazioni più rappresentative sul territorio regionale
d)
un rappresentante designato, su base regionale, dalla FMSI
e)
un rappresentante designato su base regionale, dal CONI.
4.
Il Comitato di cui al comma 3 ha il compito di fornire pareri in merito
alle attività svolte presso le strutture di medicina dello sport anche ai fini
della vigilanza e del controllo. Con deliberazione della Giunta regionale sono
fissate le modalità per il funzionamento del Comitato.
ART.21
(Sanzioni)
1.
La violazione degli obblighi di cui all'articolo 14 e all'articolo
15, comporta, a carico dei soggetti inadempienti, l'irrogazione della sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
2.
Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative e le
relative procedure sono quelle previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.
|
La legge in questione, inoltre, a distanza di 12 anni dalla sua pubblicazione è
diventata in alcuni suoi punti desueta e scarsamente al passo con i tempi. Per
modificare gli articoli della Legge sulla Tutela Sanitaria delle Attività Sportive
non più "attuali" e per il riesame della legge stessa, è stato istituito dalla
Regione Lazio il "comitato tecnico-consultivo per la medicina dello sport", ma
anche in questo caso, purtroppo, i componenti non hanno portato a termine il
loro lavoro, "impantanandosi" spesso in problematiche futili e capaci solo di
ritardare i lavori.
La situazione comunque non è tale solo nel Lazio, ma problematiche simili e
talvolta più gravi si evidenziano anche in altre regioni italiane: basti
pensare ai medici che operano in strutture non autorizzate (spogliatoi dei campi
di gara, salette nelle piscine, retrobottega di negozi di materiale sportivo
...), ai medici non specialisti che effettuano "impunemente" certificazioni di
idoneità agonistica e non agonistica, ai "CAMPER attrezzati" che partendo dalla
Campania "battono il territorio" spingendosi fino alla Puglia.
A giugno 2009, a tal proposito, è stato pubblicato sul giornale "PANORAMA" un
articolo sull'argomento che denuncia proprio queste problematiche (leggi
l'articolo) presenti in tutta l'Italia, anche se con maggiore prevalenza nel
Centro-Sud.
AIUTATECI A MIGLIORARE LA MEDICINA DELLO SPORT
Informate
Sport & Medicina di abusi, comportamenti e situazioni apparentemente non
conformi alle norme di legge e i responsabili (medici, società
sportive ecc.) verranno controllati e, se necessario, sanzionati.
INVIATE UNA MAIL con la descrizione
dell'accaduto a:
medicinasport@sportmedicina.com
IL
DECALOGO DELLA
VISITA A NORMA DI LEGGE
Se uno dei seguenti
punti non viene osservato, molto probabilmente
le norme di legge non
vengono rispettate:
-
La visita può essere eseguita esclusivamente
dallo specialista in medicina
dello sport autorizzato.
-
La visita può essere effettuata solo negli
studi o ambulatori di
Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione di appartenenza
ed
è vietato
effettuarla in strutture sportive (piscine, palestre, campi
di calcio ecc.) se non espressamente autorizzate.
è altresì vietato
effettuare le visite in strutture mobili (camper, roulotte).
-
La società deve fornire all'atleta la
richiesta di visita su
modulo specifico, da
consegnare al medico.
-
Lo specialista visitatore deve essere lo stesso che firma il
certificato.
-
Il certificato di idoneità
deve riportare: in intestazione l'indirizzo dello
studio/ambulatorio dove viene effettuata la visita e in calce la
firma e il timbro del medico con il n. identificativo dello
stesso.
-
All'atto della visita di atleti minorenni è obbligatoria la
presenza del genitore (vedi
modulo richiesta
visita medico sportiva (Allegato 1 -
Circolare n° 31 REGIONE LAZIO del 27 luglio 1999).
-
All'atto della visita devono essere effettuati tutti gli
esami previsti dalla legge per i
diversi sport.
-
è vietato
effettuare le visite fuori dalla propria regione di
appartenenza.
-
Le tariffe applicate devono rispettare la
tariffa minima prevista dalle norme regionali.
-
Deve essere rilasciato il documento fiscale (fattura).
NON VOGLIAMO PIù
LEGGERE NOTIZIE COME QUESTA:
Ancora una volta la morte
improvvisa colpisce lo Sport: il capitano della squadra
di calcio spagnola dell'Espanyol, Daniel Jarque,
di 26 aa., è deceduto a Coverciano, presso il Centro
Tecnico Federale della FIGC, mentre era in ritiro con la
sua squadra. Questo ennesimo episodio ripropone
drammaticamente l'assoluta necessità di controlli medici
più approfonditi miranti a prevenire, nel limite del
possibile, tali eventi. |
 |
|
Per migliorare la situazione (come è già stato del resto fatto in alcune
regioni) ed impedire le azioni fuorilegge si dovrebbe avere un controllo diretto
sul numero di visite effettuato in rapporto al numero dei tesserati (certificati
numerati progressivamente e consegnati agli specialisti, elenco delle visite
effettuate informatizzato ...).
Per tornare alla Regione Lazio, sarebbe anche sufficiente il controllo "incrociato" tra
numero dei tesserati delle Federazioni
Sportive e numero di visite effettuate [ogni specialista dovrebbe inviare
ogni 6 mesi l'elenco nominativo delle
visite (dico "dovrebbe" perché questo invio semestrale, peraltro
previsto nelle norme di legge, viene effettuato solo da alcuni specialisti
...)], ma ciò non sembra possibile: avere l'elenco dei tesserati delle
federazioni e l'elenco delle visite effettuate dagli specialisti sembra la cosa
più difficile del mondo (e pensare che basterebbe un semplice computer per
effettuare il controllo in pochi secondi).
Questo mancato controllo su medici e
società sportive è una delle prime cause di mancato rispetto delle norme di
legge.
Ancora più grave è, di conseguenza, l'impossibilità per lo specialista di
verificare la "storia medico-sportiva" dell'atleta: mancando il Libretto
Sanitario Sportivo in cui dovrebbe essere annotato, ogni anno, il giudizio dello
specialista (IDONEO, NON IDONEO, SOSPESO), spesso l'atleta NON IDONEO o SOSPESO
si rivolge a più medici per cercare di ottenere l'ambita certificazione di
idoneità allo sport agonistico, non curandosi dei rischi che corre per la
propria salute.
In attesa che le "anomalie" e le "carenze applicative" della legge vengano
risolte (la problematica relativa al Libretto Sanitario dovrebbe essere vicina
alla sua soluzione, come si può leggere nel documento della Regione Lazio
riportato di seguito), ho richiesto personalmente (faccio parte del Comitato
Tecnico-Consultivo della regione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione
Medico Sportiva di Roma) all'Assessore alla Sanità della Regione Lazio dei
chiarimenti su alcuni punti della legge, importanti quantomeno per diminuire i
rischi per la salute degli atleti e migliorare l'applicazione della legge
stessa.
Di seguito sono riportate la lettera da me inviata con le richieste di
chiarimento e la risposta della Regione Lazio:
RICHIESTA CHIARIMENTO NORME DI LEGGE RELATIVO A:
1-
Sospensione Atleta
2-
Giudizio di Non Idoneità
3-
Esecuzione degli esami previsti dalla legge |
Dottor Sergio Lupo
Specialista in Medicina dello Sport
Egregio Assessore Sanità
Regione Lazio – Sede
Oggetto: chiarimento norme Legge
4 GIUGNO 1997, pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 20 del 9 Luglio 1997,
relative
a: 1- SOSPENSIONE ATLETA, 2- giudizio di NON IDONEITà, 3-
esecuzione degli esami previsti dalla legge
In seguito alla visita per l'idoneità allo sport agonistico, lo
specialista può richiedere ulteriori accertamenti e/o un controllo a
distanza.
Esiste a tal proposito una modulistica regionale per la
comunicazione della "SOSPENSIONE” dell'atleta, che deve essere
inviata alla ASL, alla Federazione di appartenenza ed alla Società
Sportiva di appartenenza.
Non essendo possibile da parte del medico visitatore annotare sul
libretto sanitario dell'atleta (che nel Lazio non esiste) la
SOSPENSIONE o la NON IDONEITà, e quindi non essendo possibile per
altri specialisti in medicina dello sport essere informati della
sospensione o della non idoneità se non dallo stesso atleta,
è opportuno stabilire il corretto comportamento da seguire nei due
casi e comunicarlo a medici dello sport e federazioni sportive, onde
evitare rischi per la salute dell'atleta (qualora non comunicasse la
sua situazione clinica ...) e rischi per il professionista dal punto
di vista legale (doppia certificazione, errori diagnostici in caso
di patologie intermittenti ecc.).
Questi quindi i quesiti:
1- ATLETA SOSPESO:
la sospensione ha un termine di validità (e se la risposta è
affermativa: qual è il termine) oppure la sospensione deve essere
"chiusa” (come sembra evincersi dalla presenza di una modulistica
per apertura e chiusura del provvedimento) solo dal medico che l'ha
attuata e con un giudizio finale (IDONEO/NON IDONEO) e resta quindi
"valida” fino alla chiusura da parte dello specialista?
2- NON IDONEITà:
dopo quanto tempo l'atleta può chiedere la revisione della NON IDONEITà? E può farlo presso qualunque specialista presente in
elenco regionale o deve tornare da chi ha emesso il giudizio di non
idoneità?
La mancanza di chiarezza può far sì che alcune federazioni accettino
una nuova certificazione dopo sospensione o non idoneità e altre non
l'accettino, rifiutando il tesseramento dell'atleta, ma soprattutto
può rendere non operativo il fine ultimo della legge: la tutela
della salute dell'atleta.
3- Esami previsti dalla legge:
si verifica talvolta la sostituzione dell'Ecg Dopo Sforzo con
calcolo dell'IRI (eseguito dopo Step Test, secondo le norme di
legge) con il Test Ergometrico su cicloergometro (tra l'altro
non sempre eseguito secondo i protocolli cardiologici: carico crescente,
incremento del carico ogni 2 minuti, continuazione del test fino ad
esaurimento muscolare ...). Ciò porta quindi ad una "difformità”
dalle norme di legge per i medici che effettuano questa
"sostituzione”: nella cartella dell'atleta manca un esame e manca il
calcolo dell'IRI, espressamente richiesto dalle norme specifiche.
Il quesito in merito è quindi il seguente: può lo
specialista decidere di non eseguire l'ecg dopo step test con calcolo dell'IRI e
in caso di risposta affermativa: il test ergometrico deve essere
effettuato secondo i protocolli cardiologici o può essere eseguito
con modalità decise dal medico stesso? In caso di controllo da parte
della ASL, chi non ha in cartella il tracciato ecg dopo step test ed
il calcolo dell'IRI può essere passibile di sanzione?
Fiducioso in un chiarimento, colgo l'occasione per porgere i mie più
distinti saluti
Dottor Sergio Lupo
Roma 16 marzo 2009 |
LA RISPOSTA:



La circolare dell'Assessore alla Sanità n. 31 del 27/7/1999
"Modulistica da utilizzare per gli accertamenti sanitari di idoneità
sportiva"
(a cui si fa riferimento nel documento precedente)
Allegato 4 - Modulistica di "Notifica di Sospensione"

Allegato 5 - Modulistica di "Notifica di Cessazione della Sospensione"

Dalla risposta ricevuta in merito ai quesiti posti, sembra evidenziarsi quanto
segue:
1-
Sospensione Atleta
La notifica di sospensione
e l'eventuale notifica di cessazione della sospensione devono essere
notificate dal medico visitatore utilizzando la modulistica prevista. In caso di
mancata effettuazione/consegna degli ulteriori esami richiesti, l'atleta resta
sospeso dall'attività sportiva.
2-
Giudizio di Non Idoneità
La Commissione Medica Regionale è
l'unico organo riconosciuto dalla normativa in materia per la revisione dei
giudizi di non idoneità (art. 13 della L.R. 24/97)
e "decide definitivamente". Per l'atleta quindi, l'unica facoltà per ottenere
una revisione del giudizio di non idoneità è quella di un nuovo ricorso alla
competente Commissione Medica Regionale.
3-
Esecuzione degli esami previsti dalla legge
Le direttive impartite alle ASL (DGRL n. 929 del 28/6/2001, punto 2.1.1.
"Vigilanza sulla qualità delle prestazioni" erogate dagli specialisti
autorizzati) definiscono senza equivoci che "... in fase di controllo si deve
verificare che gli accertamenti eseguiti corrispondano a quelli stabiliti per la
rispettiva disciplina sportiva dai Decreti
Ministeriali 18/2/82 e 4/3/93 ..." ed in particolare il D.M. 18/2/1982
definisce nelle note esplicative, al punto B) che "la valutazione clinica del
grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso
dell'esame E.C.G. mediante IRI, fermo restando che è facoltà del medico
effettuare indagini di approfondimento sullo stato di salute dell'atleta ...".
Una breve nota "polemica" ...
Nella lettera di risposta della Regione
Lazio si citano i seguenti obblighi previsti dalla legge:
a) obbligo, all'atto della visita, della
dichiarazione da parte dell'atleta di non avere malattie in atto o
pregresse oltre alla eventuale sussistenza di un precedente giudizio
di non idoneità eventualmente certificato
b) obbligo per le ASL di istituire un
archivio di Medicina dello sport, nel quale sono raccolte le
certificazioni di non idoneità e le notifiche di sospensione, nonché
le liste semestrali delle visite effettuate (art.
10 c.5 della L.R. n. 24/97) inviate dai medici specialisti in
Medicina dello Sport.
Nella realtà si evidenzia invece quanto
segue:
-
troppo spesso
all'atleta non viene fatta firmare alcuna dichiarazione e troppo
spesso le
informazioni fornite dall'atleta stesso in merito alla sua storia
clinica e sportiva non sono complete e/o veritiere (atleti
"reticenti" per timore di non ottenere il certificato e/o
specialisti "superficiali" che non eseguono una anamnesi
corretta)
-
il
numero di NON IDONEITà
e di NOTIFICHE DI SOSPENSIONE nel Lazio è il più basso d'Italia
e solo una ridotta percentuale degli specialisti invia le liste
semestrali delle visite effettuate (anche in questo caso le
colpe devono essere divise tra gli specialisti che non
rispettano le norme di legge e le strutture che dovrebbero
vigilare, sanzionando gli inadempienti).
Solo una rapida soluzione del problema relativo alla mancanza del Libretto
Sanitario Sportivo, oltre ad una revisione di alcuni articoli della legge, potrà
migliorare la funzionalità di una normativa, sulla carta all'avanguardia in
Europa, ma ancora non totalmente efficace nel raggiungimento dello scopo che si
prefigge: la tutela della salute degli sportivi. |

VISITE
MEDICO-SPORTIVE ANCHE IN SAGRESTIA
di Marco
Bonarrigo
(da un
articolo di Panorama - 4 giugno 2009)

Succede pure questo nel gran
business dei certificati per l'idoneità agonistica.
L'esame sarebbe molto utile anche come screening di massa, l'unico
dopo l'abolizione della visita di leva. Invece nella pratica
quotidiana si moltiplicano abusi e controlli non conformi alla
legge, effettuati nei posti più impensabili.
Ci sono gli specialisti che non hanno ottenuto l'idoneità per il
loro studio, giudicato dalla ASL troppo piccolo o con
apparecchiature vetuste o inadeguate.
Lungi dallo scoraggiarsi, per sfuggire ai controlli montano le
delicate attrezzature d'esame e visitano dove capita: un camper, la
sala di un ristorante o la sagrestia di una parrocchia: come quella,
in provincia di Viterbo, dove un medico e un suo collaboratore ogni
pomeriggio "certificano" 40 giovanissimi calciatori.
Ci sono gli specialisti che non hanno
tempo per visitare e distribuiscono certificati in bianco ai medici
di base o a infermieri compiacenti, dividendo con loro la parcella.
La visita però non la esegue nessuno dei due.
E ci sono medici che la visita la
fanno pur non essendosi mai specializzati: basta un timbro con un
codice di fantasia.
C'è questo e molto altro dietro i due milioni di certificati medici
d'idoneità agonistica rilasciati ogni anni in Italia: un flusso che
oscilla tra oasi di virtuosismo e difesa della salute e incredibili
casi di "malapratica" e carenza di deontologia.
Istituito nel 1982, standardizzato a
livello europeo, quello sportivo è il certificato medico-legale più
rilasciato in Italia. Il sanitario che visita, oltre alla laurea
deve aver conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport e
una specifica autorizzazione regionale. Firma quindi per conto dello
Stato, garantendo che dietro la sua sigla ci sono un'anamnesi
accurata, la misurazione dei parametri antropometrici,
elettrocardiogramma a riposo, da sforzo e nel recupero, misurazione
della pressione arteriosa prima e dopo lo sforzo, spirografia, test
visivo, esame delle urine. Insomma, un vero check-up, obbligatorio
per chiunque svolga un'attività agonistica, anche se amatoriale (per
la semplice pratica di uno sport è spesso richiesto solo un
certificato di sana e robusta costituzione).
"Dopo l'eliminazione dei presidi sanitari scolastici e
l'abolizione del servizio di leva, questa è l'unica forma di
screening medico di massa, oltretutto a carico dello Stato per
minorenni e disabili, e con visite calibrate per ogni sport''
spiega Maurizio Casasco, presidente della Federazione
Italiana Medici Sportivi (FMSI). I risultati dell'obbligo di legge
sono inconfutabili: in Italia la morte improvvisa da sforzo è calata
del 90% da quando le norme sono in vigore, inferiori di molte volte
la media europea.
I dati di Casasco varrebbero da soli la difesa della legge e
della sua applicazione. Stando a uno studio del Registro per la
patologia cardiovascolare della Regione Veneto, le vite di
giovani atleti salvate sono almeno quattro ogni 100.000 screening
effettuati. Tuttavia, il grosso giro d'affari che sta dietro i
certificati (una visita scrupolosa costa dai 45 ai 130 euro)
incoraggia chi di scrupoli ne ha pochi. Si aggiungono gli scarsi
controlli, la difficoltà a sanzionare chi si comporta male e
l'inerzia delle regioni, che dovrebbero vigilare attraverso le ASL.
La FMSI assicura che i medici
incompetenti e in malafede sono pochi, ma il giornalista che per
Panorama si è fatto "visitare e certificare" da svariati
specialisti ha visto una realtà diversa: molto gravi le omissioni
riscontrate in strutture private, soprattutto nelle regioni del
Centro-Sud.
Antonio Fiore, romano, è il medico della nazionale di Scherma
e un qualificato operatore di base. "Nel Centro-Sud resistono i "cantinari",
gli "hobbisti", quelli che hanno la medicina sportiva come terza
specializzazione e considerano i 45 minuti necessari per la visita
medico-sportiva una perdita di tempo. I più pericolosi sono quelli
che concentrano decine di bambini delle squadre di calcio in locali
non idonei e non autorizzati dalle ASL, e li visitano tutti in poche
ore, per far risparmiare soldi alle squadre". La legge prevede
infatti che il medico specializzato debba essere autorizzato a
certificare e debba vedersi autorizzare anche i locali e le
attrezzature (ecg, spirometro).
Troppo spesso questi obblighi vengono ridicolizzati nei fatti. A
Roma esistono medici che sfornano centinaia di certificati l'anno
senza essere specializzati e che spesso nemmeno visitano. Ci si
arriva per "passaparola" fra le società sportive, quasi sempre
quelle amatoriali.
I certificati a prima vista sembrano autentici, a un controllo
nemmeno troppo accurato mostrano codici di autorizzazione (FMSI o
ASL) inventati. Un gran numero di certificati fasulli passa dalle
mani del medico a quelle dell'atleta, al presidente della società
(che ne è il legale depositario) senza lasciare traccia. Salvo nel
caso in cui l'atleta muoia in allenamento o in gara.
Pochissime regioni si sono attrezzate
per contrastare questi illeciti, in testa c'è la Lombardia. "Noi
abbiamo preso due provvedimenti risolutivi”
informa Laura
Zerbi, della direzione sanità della Regione Lombardia.
"Il
primo è stampare i moduli di certificato centralmente e numerarli
prima di consegnarli ai medici autorizzati. Il secondo è
informatizzare tutto il sistema: dal momento in cui esce dalla
tipografia a quando viene firmato, il certificato è sempre sotto
controllo. E così abbiamo anche risolto il problema delle persone
non idonee, la cui sospensione dall'agonismo fino al completamento
dei controlli è comunicata in rete subito, impedendo che vaghino da
un medico all'altro trovando alla fine quello che firma per
sfinimento. Li mettiamo in condizione di non rischiare."
Un meccanismo del genere è sconosciuto nel Lazio o in Campania, dove
il certificato assume tutte le forme possibili, dal protocollo serio
allo scarabocchio illeggibile, e dove l'informatizzazione centrale
del sistema è solo un'idea.
A fianco degli specialisti fasulli ci sono medici veri ma frettolosi
o incompetenti. Quello che trasforma la prova sotto sforzo in una
sorta di test massimale (nel caso del cronista sovrastimando del 30
per cento le capacità aerobiche) per poi consegnarti improbabili
tabelle di allenamento. Quello che colloca male gli elettrodi dell'ecg
sotto sforzo, ottiene un tracciato da infartuato ma archivia la
pratica. Quello che esegue l'anamnesi in 40 secondi, bloccando ogni
sforzo di comunicare …
Ma cosa fa la Federazione Medico Sportiva? "Siamo attivi ma
fatichiamo a ottenere ragione” afferma l'avvocato Giorgio
Martellino, che cura i ricorsi dell'ente. "Basti pensare che lo
scorso anno il tribunale di Roma ha archiviato il nostro esposto
contro un medico non specialista che rilasciava certificati senza
averne diritto e apponendo un codice regionale inesistente. La tesi
del giudice è stata che un medico ha diritto a certificare a
prescindere. Certo, la giurisprudenza in altri casi ci ha dato
ragione, ma in questo contesto non ci sono certezze ...".
C'è poi il problema di cultura sanitaria dei pazienti. "Viviamo
in un paese dove una famiglia spende 200 euro per le scarpe da
calcio del figlio ma storce il naso di fronte ai 60-70 di una visita
da un buon medico, che potrebbe rivelare patologie serie”, si
rammarica Fiore. "E sono migliaia i cinquantenni o i sessantenni
che corrono le maratone podistiche o ciclistiche ma farebbero carte
false pur di evitare il confronto con uno specialista. In un
contesto del genere i medici faciloni hanno la strada spianata.”
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